Cosa distingue i Fondi Sanitari detti DOC dai NON DOC ?

Il D.lgs. 502/1992, all’articolo 9, istituì per la prima volta i cosiddetti fondi sanitari integrativi. L’obbiettivo fu quello dell’integrazione alle forme assistenziali erogate dal S.S.N. Dopo 20 anni e diversi passaggi normativi, per fare semplice, possiamo scattare la seguente fotografia sui fondi sanitari:

Differenza sull’ambito delle prestazioni fornite

Sono detti Doc, quei fondi (iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari) che eseguono unicamente prestazioni integrative ai LEA (livelli essenziali di assistenza). Nella sostanza si tratta di:

- Prestazioni svolte nell’ambito della libera professione intramuraria
- Rimborsi dei ticket sanitari
- Prestazioni sociosanitarie
- Odontoiatria (tranne la parte compresa nei LEA)
- Prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (tranne la parte compresa nei LEA)

Sono detti Non doc gli enti, casse e SMS (iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari) che devono eseguire almeno il 20% di prestazioni integrative ai LEA, ossia almeno il 20% delle prestazioni sopra elencate.

Differenza sulla fiscalità applicata

Se iscritti all’Anagrafe di fondi sanitari:

- I fondi doc consentono una deducibilità dei contributi dal reddito complessivo fino a 3615,20€ (ex. Art. 10 TUIR)
- le casse, enti e SMS consentono una deducibilità dei contributi dal reddito di lavoro dipendente fino a 3615,20€

NB: mentre i Fondi doc producono vantaggi fiscali verso l’intera: pensionati, partite Iva, disoccupati, studenti e lavoratori dipendenti, i fondi Non Doc si vedono de facto molto più limitati avendo come potenziali beneficiari i soli lavoratori dipendenti.

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