Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria

L'agenzia delle Entrate chiarisce il necessario rispetto del principio mutualistico nel campo dell'assistenza sanitaria

Ritorniamo oggi attraverso questo articolo sul tema fondamentale del trattamento fiscale dei contributi versati per l'assistenza sanitaria. Più precisamente analizziamo il contenuto della circolare del 29 marzo 2018 nel suo punto 4.10 in merito al rapporto tra contributo versato e prestazione percepita.

L'Agenzia ribadisce limpidamente l'importanza del rispetto del principio mutualitsico e dice no al "TRUCCHETTO FISCALE". Nel concreto la circolare mira a chiarire che ad un contributo determinato (ipoitizziamo 100,00€) non può corrispondere una prestazione simile (ipotizziamo un rimborso di 100,00€). Viene così vietato il rapporto 1a1 tra contributo e prestazione. Infatti in questo caso si tratterebbe di un'interpretazione, per usare un eufemismo, leggera della norma. Nella sostanza si configurerebbe l'acqsuito di una prestazione sanitaria, mediato dal fondo sanitario, al solo fine di godere del vantaggio fiscale collegato alla normativa in vigore.

Permane dunque fondamentale il rispetto del rapporto mutualistico, tra contributo versato al fondo sanitario, che ne gestirà il rischio tencico, e prestazione resa dallo stesso al beneficiario. La collettiva partecipa al fondo mutualitisco a beneficio di chi, di volta in volta, ne avrà bisogno. Tale gestione per legge può essere affidata unicamente a soggetti senza scopo lucrativo. E' quindi in questo quadro ben reciso che sono previsti i vantaggi fiscali.

Insomma, no rapporto mutualitisco no party! Verrebbe a mancare l'applicazione dell'articolo 51 del TUIR (non determinazione redditto lavoro dipendente).

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